STATUTO
FONDAZIONE SINAPSI E.T.S.
STATUTO FONDAZIONE SINAPSI E.T.S.
Titolo I IDENTITÀ, FINALITÀ, DURATA
ART. 1 - COSTITUZIONE
La Fondazione nasce nel 2006 dalla fusione delle due Fondazioni Camminiamo Insieme e Percorso Verde, costituite rispettivamente nel 1982 e nel 1997 come segno tangibile di speranza per le popolazioni della Campania e della Basilicata, colpite dal sisma del 1980, nell’intento di educare e riabilitare le persone con deficit visivi e/o con deficit plurimi dell’Italia meridionale.
ART. 2 - DENOMINAZIONE
ART. 3 - FINALITÀ
La Fondazione, in ossequio alle norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4 della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata a:
- perseguire il bene comune;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e partecipazione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona.
La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in forma:
- di erogazione gratuita di denaro, beni e/o servizi;
- di produzione o scambio di beni o servizi.
La Fondazione ha come finalità la promozione delle attività personali psico sensoriali delle persone con deficit visivi e/o altri deficit plurimi, in particolare minorenni, per facilitare il benessere psicofisico.
La Fondazione offre un progetto socio-psico-educativo con la sperimentazione di nuove tecnologie per la didattica, per gli ausili e per la comunicazione. Essa prevede il coinvolgimento delle famiglie, degli operatori scolastici e dei servizi territoriali e del contesto esistenziale di riferimento.
La Fondazione non ha fini di lucro, è apartitica e opera senza distinzione di razza, religione e nazionalità.
ART. 4 - FONDAMENTI
ART. 5 - ATTIVITÀ
La Fondazione esercita in via esclusiva le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione e istruzione, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
La Fondazione offre interventi individualizzati e di gruppo rivolti alle persone con deficit visivi e/o altri deficit plurimi e alla sua famiglia nell’ambito psicoeducativo e sociale.
Gli interventi si articolano in momenti diversificati: valutazione, intervento e monitoraggio socio-psico-educativo.
Per il raggiungimento dei fini statutari, la Fondazione potrà svolgere attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, istruzione, formazione degli insegnanti e degli operatori dei servizi, di ricerca scientifica, cultura, come ad esempio il museo Eidos, sensibilizzazione alle differenze anche attraverso la partecipazione a bandi regionali, nazionali, europei, dotandosi di tutti i requisiti necessari e opportuni.
È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, salvo quelle direttamente connesse alle attività istituzionali.
ART. 6 - SEDE
La sede legale della Fondazione è in Cava de’ Tirreni (SA) alla località Maddalena SNC.
Nell’ambito dello stesso Comune, essa può essere trasferita in altro luogo con semplice delibera del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la creazione di sedi operative secondarie.
La Fondazione opera in particolare nelle Regioni del Sud Italia.
ART. 7 - DURATA
Titolo II PATRIMONIO - AMMINISTRAZIONE - ORGANI
ART. 8 - PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- da un fondo di dotazione iniziale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) conferito dalla Fondazione Camminiamo Insieme e dalla Fondazione Percorso Verde;
- dai beni mobili e immobili e dai valori che per conferimenti, acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso della Fondazione a titolo di patrimonio;
- dalle eccedenze attive dei bilanci di esercizio, se destinate a patrimonio in sede di approvazione del bilancio di esercizio.
ART. 9 - ENTRATE
Le entrate della Fondazione sono costituite:
- da redditi del patrimonio;
- da sovvenzioni a essa accordate;
- da contributi e donazioni che le pervenissero in qualunque forma e per qualsiasi ragione, per le finalità della Fondazione;
- da proventi devoluti da terzi per finalità della Fondazione;
- da eventuali proventi o contributi di terzi derivanti dallo svolgimento delle attività della Fondazione;
- dagli avanzi di gestione degli esercizi precedenti se non destinati a patrimonio.
ART. 10 - BILANCI
Per ogni esercizio, che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre, si predispone il relativo Bilancio di previsione che viene sottoposto all’esame e all’approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d’esercizio, redatto e approvato secondo quanto previsto dal presente Statuto e dalla Normativa Applicabile.
Il Bilancio di esercizio deve essere sottoposto all’esame e all’approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio cui si riferisce.
Nei casi previsti dalla legge, per ogni esercizio è, inoltre, predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.
ART. 11 - AVANZI DI GESTIONE
Eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e di dare beni o prestare servizi a condizioni più favorevoli agli Amministratori e a coloro che a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte.
Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
- la corresponsione a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del D. Lgs. 117/2017;
- l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato ai fondatori, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Fondazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori al tasso soglia stabilito dall’art. 8 D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.
La Fondazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
ART. 12 - ORDINAMENTO
L’ordinamento, la gestione e la contabilità della Fondazione e dei suoi servizi, così come le attribuzioni del Direttore e dei collaboratori sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.
I libri sociali e i registri contabili essenziali che la Fondazione deve tenere sono:
- il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- il libro giornale della contabilità;
- il libro dell’inventario;
- il libro dei verbali del Revisore.
ART. 13 - ORGANI
Gli organi della Fondazione sono:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Revisore.
Le cariche della Fondazione durano secondo quanto stabilito per ognuna nei rispettivi articoli di questo statuto.
Per la carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione non è previsto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute nell’esercizio della carica.
È vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto legge n. 239/1995, convertito nella legge n. 336/1995, e successive modificazione e integrazioni, per il Presidente del Collegio sindacale delle S.p.A.
Titolo III CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 14 - COMPOSIZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque o sette membri, compreso il Presidente.
I membri del Consiglio di Amministrazione, i quali debbono possedere esperienza e/o capacità professionali e tecniche tali da assicurare il migliore svolgimento dell’attività della Fondazione per il raggiungimento dei suoi scopi, vengono designati e nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente. Nei casi di decadenza o impedimento dell’intero Consiglio di Amministrazione, sarà il Prefetto di Salerno, o altra autorità competente come da normativa vigente in materia, a nominare i nuovi membri.
Essa comunica con lettera raccomandata al Presidente uscente della Fondazione i nominativi degli Amministratori designati.
Il Presidente uscente della Fondazione, entro cinque giorni dal ricevimento della notizia della designazione, invita con lettera raccomandata i designati ad accettare la carica; essi devono darne risposta scritta entro quindici giorni. Trascorsi i quindici giorni, se il membro designato non accetta per iscritto la carica, si intende che l’abbia rifiutata e si procede a una nuova designazione.
Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito ed entra in carica anche con un numero ridotto di componenti purché, trascorsi i quindici giorni dalla designazione, abbiano accettato la carica almeno tre di essi, fermo restando che, per la validità delle riunioni e delle maggioranze, i membri designati e che non hanno comunicato alla Fondazione l’accettazione della carica non contano.
ART. 15 - DURATA DELLE CARICHE
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni; dopo la scadenza prosegue il suo mandato solo per la ordinaria amministrazione fino alla ricomposizione del nuovo Consiglio.
Ogni quadriennio si conclude con l’approvazione del Bilancio dell’esercizio dell’ultimo esercizio del quadriennio stesso, salvo che per l’ordinaria amministrazione, e decorre, comunque, dal giorno di scadenza del quadriennio precedente.
Alla sostituzione dei membri che per qualsiasi ragione cessino dal loro ufficio, anche per l’impossibilità di esercitarlo, ad esempio per mancata partecipazione ingiustificata a tre riunioni consecutive dello stesso, si provvede mediante designazione a norma dell’articolo 14.
I membri così nominati durano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio in corso. Fino alla designazione e alla conseguente accettazione della carica del nuovo Consigliere, il Consiglio di Amministrazione s’intende, comunque, costituito regolarmente con un numero ridotto di membri.
ART. 16 - CONVOCAZIONI
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno quattro volte l’anno e ogni volta comunque lo si ritenga necessario o ne venga fatta richiesta da almeno due dei Consiglieri.
L’ordine del giorno è fissato dal Presidente o dai Consiglieri su richiesta dei quali è stata fatta la convocazione.
La convocazione è fatta con un preavviso di almeno sette giorni dalla riunione, a mezzo telegramma o fax o altra analoga forma telematica, purché legalmente riconosciuta almeno quarantotto ore prima da inviarsi a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e al Revisore.
Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere fatta senza il rispetto delle formalità sopra dette, purché alla riunione siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e il Revisore.
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti da discutere e deliberare, l’ora e il luogo della riunione, il giorno e l’ora o l’inizio del collegamento telematico se anche in teleconferenza.
Il luogo può anche essere diverso dalla sede legale, purché in Italia.
ART. 17 - COSTITUZIONE DELLE RIUNIONI E DELLE DELIBERAZIONI
Le riunioni potranno essere tenute anche per teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni, il Consiglio di Amministrazione s’intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria.
Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione per stilare il verbale e apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del
Presidente, sull’apposito libro delle riunioni.
Il Segretario e il Presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere, sia contestualmente che a posteriori, un visto o una sottoscrizione dei partecipanti per teleconferenza a mezzo fax, firma elettronica o altra forma analoga di copia o bozza del verbale.
Il Segretario, su indicazione del Presidente o dei membri del Consiglio di Amministrazione, può conservare e archiviare le registrazioni della videoconferenza.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito con la partecipazione diretta o per videoconferenza della maggioranza dei membri, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 14, ultimo comma, e 15, ultimo comma, e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.
Nella riunione del Consiglio di Amministrazione non è ammessa la rappresentanza per delega.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può essere invitato anche il Revisore senza diritto di voto.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione vengono verbalizzate in apposito libro e firmate dal Presidente e dal Segretario.
Le relative copie ed estratti che non siano fatti in forma notarile sono certificati conformi dal Presidente.
ART. 18 - DECADENZA
ART. 19 - POTERI
Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione, e in particolare:
- elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente, provvedendo alla loro sostituzione in caso di decadenza fino alla scadenza naturale del mandato in corso;
- nomina, su proposta del Presidente, il Direttore, responsabile della gestione corrente della Fondazione;
- elegge il Revisore;
- approva i Bilanci preventivo e di esercizio, nonché il bilancio sociale ove previsto dalla legge, a norma dell’articolo 10;
- delibera, col voto favorevole di almeno quattro membri, sulle modifiche allo Statuto;
- autorizza ed esegue qualunque atto od operazione consentita alla Fondazione; può, fra l’altro, assumere il personale e licenziarlo nei casi previsti, fissare retribuzioni, avvalersi di consulenti esterni, stipulare contratti di affitto o di locazione di beni mobili e immobili e porre in essere operazioni di acquisto e/o vendita di beni immobili, necessari per raggiungere i fini della Fondazione;
- approva e aggiorna l’eventuale Regolamento della Fondazione, su proposta del Presidente;
- delibera su ogni altra questione riguardante l’attività della Fondazione.
Per la gestione della Fondazione, il Consiglio può delegare quei poteri che crederà opportuno di conferire a uno o più dei suoi membri attribuendo loro, in relazione ai poteri delegati, la firma e la rappresentanza della Fondazione, disgiuntamente o congiuntamente, come esso crederà di stabilire, attribuendo eventualmente facoltà di subdelega.
Titolo IV PRESIDENTE
ART. 20 - NOMINA
Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti, dura in carica quattro anni ed è rinnovabile solo per un altro mandato consecutivo.
ART. 21 - POTERI
Il Presidente rappresenta la Fondazione in tutte le sue attività anche di fronte ai terzi, ha la firma e la rappresentanza legale della Fondazione e garantisce l’osservanza dello Statuto. Egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente svolge un’azione di indirizzo e di coordinamento delle attività della Fondazione; predispone i Bilanci e cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, la preparazione dei programmi di attività con la loro presentazione al Consiglio di Amministrazione, e il successivo controllo dei risultati. Inoltre, firma i mandati e le reversali sulla base dei quali vengono effettuati pagamenti e riscossioni. Può concedere delle procure limitate.
In caso di urgenza, il Presidente adotta tutti i provvedimenti necessari nell’interesse della Fondazione informandone, per la ratifica, il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
ART. 22 - VICEPRESIDENTE
All’atto della nomina, è possibile assegnare a uno solo o due Consiglieri le funzioni di Vicepresidente.
Il Vicepresidente della Fondazione sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; in tal senso, al Vicepresidente viene attribuita, in caso di assenza od impedimento del Presidente, la firma e la legale rappresentanza della Fondazione; la firma del Vicepresidente sotto la dicitura “Vicepresidente e legale rappresentante” costituisce automatica attestazione nei confronti dei terzi dell’assenza o dell’impedimento del Presidente. Nel caso in cui sono nominati due Vicepresidenti, essi rappresentano la Fondazione a firma disgiunta.
ART. 23 - DIRETTORE
Titolo V REVISORE
ART. 24 - NOMINA
ART. 25 - ATTRIBUZIONI
Il Revisore:
- vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita la revisione legale dei conti, vigila sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze dei libri contabili;
- esprime il suo avviso, mediante apposita relazione, sul bilancio di esercizio ed effettua verifiche di cassa;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che il bilancio sociale, ove previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui alla vigente normativa. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal Revisore;
- può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Titolo VI NORME GENERALI E FINALI
ART. 26 - DEVOLUZIONE
ART. 27 - RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e delle altre disposizioni di legge in materia.
Firmato Giovanni Carleo
Firmato Porfidio Monda
Firmato Attilio Sofia
Firmato Marco Sala
Firmato Vincenzo Pignotti
Firmato Mario Barbuti
Firmato Fabrizio Di Napoli, notaio
Impronta del Sigillo
Titolo I IDENTITÀ, FINALITÀ, DURATA
ART. 1 - COSTITUZIONE
La Fondazione nasce nel 2006 dalla fusione delle due Fondazioni Camminiamo Insieme e Percorso Verde, costituite rispettivamente nel 1982 e nel 1997 come segno tangibile di speranza per le popolazioni della Campania e della Basilicata, colpite dal sisma del 1980, nell’intento di educare e riabilitare le persone con deficit visivi e/o con deficit plurimi dell’Italia meridionale.
ART. 2 - DENOMINAZIONE
ART. 3 - FINALITÀ
La Fondazione, in ossequio alle norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4 della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata a:
- perseguire il bene comune;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e partecipazione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona.
La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in forma:
- di erogazione gratuita di denaro, beni e/o servizi;
- di produzione o scambio di beni o servizi.
La Fondazione ha come finalità la promozione delle attività personali psico sensoriali delle persone con deficit visivi e/o altri deficit plurimi, in particolare minorenni, per facilitare il benessere psicofisico.
La Fondazione offre un progetto socio-psico-educativo con la sperimentazione di nuove tecnologie per la didattica, per gli ausili e per la comunicazione. Essa prevede il coinvolgimento delle famiglie, degli operatori scolastici e dei servizi territoriali e del contesto esistenziale di riferimento.
La Fondazione non ha fini di lucro, è apartitica e opera senza distinzione di razza, religione e nazionalità.
ART. 4 - FONDAMENTI
ART. 5 - ATTIVITÀ
La Fondazione esercita in via esclusiva le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione e istruzione, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
La Fondazione offre interventi individualizzati e di gruppo rivolti alle persone con deficit visivi e/o altri deficit plurimi e alla sua famiglia nell’ambito psicoeducativo e sociale.
Gli interventi si articolano in momenti diversificati: valutazione, intervento e monitoraggio socio-psico-educativo.
Per il raggiungimento dei fini statutari, la Fondazione potrà svolgere attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, istruzione, formazione degli insegnanti e degli operatori dei servizi, di ricerca scientifica, cultura, come ad esempio il museo Eidos, sensibilizzazione alle differenze anche attraverso la partecipazione a bandi regionali, nazionali, europei, dotandosi di tutti i requisiti necessari e opportuni.
È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, salvo quelle direttamente connesse alle attività istituzionali.
ART. 6 - SEDE
La sede legale della Fondazione è in Cava de’ Tirreni (SA) alla località Maddalena SNC.
Nell’ambito dello stesso Comune, essa può essere trasferita in altro luogo con semplice delibera del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la creazione di sedi operative secondarie.
La Fondazione opera in particolare nelle Regioni del Sud Italia.
ART. 7 - DURATA
Titolo II PATRIMONIO - AMMINISTRAZIONE - ORGANI
ART. 8 - PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- da un fondo di dotazione iniziale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) conferito dalla Fondazione Camminiamo Insieme e dalla Fondazione Percorso Verde;
- dai beni mobili e immobili e dai valori che per conferimenti, acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso della Fondazione a titolo di patrimonio;
- dalle eccedenze attive dei bilanci di esercizio, se destinate a patrimonio in sede di approvazione del bilancio di esercizio.
ART. 9 - ENTRATE
Le entrate della Fondazione sono costituite:
- da redditi del patrimonio;
- da sovvenzioni a essa accordate;
- da contributi e donazioni che le pervenissero in qualunque forma e per qualsiasi ragione, per le finalità della Fondazione;
- da proventi devoluti da terzi per finalità della Fondazione;
- da eventuali proventi o contributi di terzi derivanti dallo svolgimento delle attività della Fondazione;
- dagli avanzi di gestione degli esercizi precedenti se non destinati a patrimonio.
ART. 10 - BILANCI
Per ogni esercizio, che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre, si predispone il relativo Bilancio di previsione che viene sottoposto all’esame e all’approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d’esercizio, redatto e approvato secondo quanto previsto dal presente Statuto e dalla Normativa Applicabile.
Il Bilancio di esercizio deve essere sottoposto all’esame e all’approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio cui si riferisce.
Nei casi previsti dalla legge, per ogni esercizio è, inoltre, predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.
ART. 11 - AVANZI DI GESTIONE
Eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e di dare beni o prestare servizi a condizioni più favorevoli agli Amministratori e a coloro che a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte.
Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
- la corresponsione a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del D. Lgs. 117/2017;
- l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato ai fondatori, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Fondazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori al tasso soglia stabilito dall’art. 8 D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.
La Fondazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
ART. 12 - ORDINAMENTO
L’ordinamento, la gestione e la contabilità della Fondazione e dei suoi servizi, così come le attribuzioni del Direttore e dei collaboratori sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.
I libri sociali e i registri contabili essenziali che la Fondazione deve tenere sono:
- il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- il libro giornale della contabilità;
- il libro dell’inventario;
- il libro dei verbali del Revisore.
ART. 13 - ORGANI
Gli organi della Fondazione sono:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Revisore.
Le cariche della Fondazione durano secondo quanto stabilito per ognuna nei rispettivi articoli di questo statuto.
Per la carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione non è previsto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute nell’esercizio della carica.
È vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto legge n. 239/1995, convertito nella legge n. 336/1995, e successive modificazione e integrazioni, per il Presidente del Collegio sindacale delle S.p.A.
Titolo III CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 14 - COMPOSIZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque o sette membri, compreso il Presidente.
I membri del Consiglio di Amministrazione, i quali debbono possedere esperienza e/o capacità professionali e tecniche tali da assicurare il migliore svolgimento dell’attività della Fondazione per il raggiungimento dei suoi scopi, vengono designati e nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente. Nei casi di decadenza o impedimento dell’intero Consiglio di Amministrazione, sarà il Prefetto di Salerno, o altra autorità competente come da normativa vigente in materia, a nominare i nuovi membri.
Essa comunica con lettera raccomandata al Presidente uscente della Fondazione i nominativi degli Amministratori designati.
Il Presidente uscente della Fondazione, entro cinque giorni dal ricevimento della notizia della designazione, invita con lettera raccomandata i designati ad accettare la carica; essi devono darne risposta scritta entro quindici giorni. Trascorsi i quindici giorni, se il membro designato non accetta per iscritto la carica, si intende che l’abbia rifiutata e si procede a una nuova designazione.
Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito ed entra in carica anche con un numero ridotto di componenti purché, trascorsi i quindici giorni dalla designazione, abbiano accettato la carica almeno tre di essi, fermo restando che, per la validità delle riunioni e delle maggioranze, i membri designati e che non hanno comunicato alla Fondazione l’accettazione della carica non contano.
ART. 15 - DURATA DELLE CARICHE
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni; dopo la scadenza prosegue il suo mandato solo per la ordinaria amministrazione fino alla ricomposizione del nuovo Consiglio.
Ogni quadriennio si conclude con l’approvazione del Bilancio dell’esercizio dell’ultimo esercizio del quadriennio stesso, salvo che per l’ordinaria amministrazione, e decorre, comunque, dal giorno di scadenza del quadriennio precedente.
Alla sostituzione dei membri che per qualsiasi ragione cessino dal loro ufficio, anche per l’impossibilità di esercitarlo, ad esempio per mancata partecipazione ingiustificata a tre riunioni consecutive dello stesso, si provvede mediante designazione a norma dell’articolo 14.
I membri così nominati durano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio in corso. Fino alla designazione e alla conseguente accettazione della carica del nuovo Consigliere, il Consiglio di Amministrazione s’intende, comunque, costituito regolarmente con un numero ridotto di membri.
ART. 16 - CONVOCAZIONI
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno quattro volte l’anno e ogni volta comunque lo si ritenga necessario o ne venga fatta richiesta da almeno due dei Consiglieri.
L’ordine del giorno è fissato dal Presidente o dai Consiglieri su richiesta dei quali è stata fatta la convocazione.
La convocazione è fatta con un preavviso di almeno sette giorni dalla riunione, a mezzo telegramma o fax o altra analoga forma telematica, purché legalmente riconosciuta almeno quarantotto ore prima da inviarsi a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e al Revisore.
Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere fatta senza il rispetto delle formalità sopra dette, purché alla riunione siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e il Revisore.
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti da discutere e deliberare, l’ora e il luogo della riunione, il giorno e l’ora o l’inizio del collegamento telematico se anche in teleconferenza.
Il luogo può anche essere diverso dalla sede legale, purché in Italia.
ART. 17 - COSTITUZIONE DELLE RIUNIONI E DELLE DELIBERAZIONI
Le riunioni potranno essere tenute anche per teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni, il Consiglio di Amministrazione s’intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria.
Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione per stilare il verbale e apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del
Presidente, sull’apposito libro delle riunioni.
Il Segretario e il Presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere, sia contestualmente che a posteriori, un visto o una sottoscrizione dei partecipanti per teleconferenza a mezzo fax, firma elettronica o altra forma analoga di copia o bozza del verbale.
Il Segretario, su indicazione del Presidente o dei membri del Consiglio di Amministrazione, può conservare e archiviare le registrazioni della videoconferenza.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito con la partecipazione diretta o per videoconferenza della maggioranza dei membri, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 14, ultimo comma, e 15, ultimo comma, e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.
Nella riunione del Consiglio di Amministrazione non è ammessa la rappresentanza per delega.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può essere invitato anche il Revisore senza diritto di voto.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione vengono verbalizzate in apposito libro e firmate dal Presidente e dal Segretario.
Le relative copie ed estratti che non siano fatti in forma notarile sono certificati conformi dal Presidente.
ART. 18 - DECADENZA
ART. 19 - POTERI
Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione, e in particolare:
- elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente, provvedendo alla loro sostituzione in caso di decadenza fino alla scadenza naturale del mandato in corso;
- nomina, su proposta del Presidente, il Direttore, responsabile della gestione corrente della Fondazione;
- elegge il Revisore;
- approva i Bilanci preventivo e di esercizio, nonché il bilancio sociale ove previsto dalla legge, a norma dell’articolo 10;
- delibera, col voto favorevole di almeno quattro membri, sulle modifiche allo Statuto;
- autorizza ed esegue qualunque atto od operazione consentita alla Fondazione; può, fra l’altro, assumere il personale e licenziarlo nei casi previsti, fissare retribuzioni, avvalersi di consulenti esterni, stipulare contratti di affitto o di locazione di beni mobili e immobili e porre in essere operazioni di acquisto e/o vendita di beni immobili, necessari per raggiungere i fini della Fondazione;
- approva e aggiorna l’eventuale Regolamento della Fondazione, su proposta del Presidente;
- delibera su ogni altra questione riguardante l’attività della Fondazione.
Per la gestione della Fondazione, il Consiglio può delegare quei poteri che crederà opportuno di conferire a uno o più dei suoi membri attribuendo loro, in relazione ai poteri delegati, la firma e la rappresentanza della Fondazione, disgiuntamente o congiuntamente, come esso crederà di stabilire, attribuendo eventualmente facoltà di subdelega.
Titolo IV PRESIDENTE
ART. 20 - NOMINA
Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti, dura in carica quattro anni ed è rinnovabile solo per un altro mandato consecutivo.
ART. 21 - POTERI
Il Presidente rappresenta la Fondazione in tutte le sue attività anche di fronte ai terzi, ha la firma e la rappresentanza legale della Fondazione e garantisce l’osservanza dello Statuto. Egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente svolge un’azione di indirizzo e di coordinamento delle attività della Fondazione; predispone i Bilanci e cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, la preparazione dei programmi di attività con la loro presentazione al Consiglio di Amministrazione, e il successivo controllo dei risultati. Inoltre, firma i mandati e le reversali sulla base dei quali vengono effettuati pagamenti e riscossioni. Può concedere delle procure limitate.
In caso di urgenza, il Presidente adotta tutti i provvedimenti necessari nell’interesse della Fondazione informandone, per la ratifica, il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
ART. 22 - VICEPRESIDENTE
All’atto della nomina, è possibile assegnare a uno solo o due Consiglieri le funzioni di Vicepresidente.
Il Vicepresidente della Fondazione sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; in tal senso, al Vicepresidente viene attribuita, in caso di assenza od impedimento del Presidente, la firma e la legale rappresentanza della Fondazione; la firma del Vicepresidente sotto la dicitura “Vicepresidente e legale rappresentante” costituisce automatica attestazione nei confronti dei terzi dell’assenza o dell’impedimento del Presidente. Nel caso in cui sono nominati due Vicepresidenti, essi rappresentano la Fondazione a firma disgiunta.
ART. 23 - DIRETTORE
Titolo V REVISORE
ART. 24 - NOMINA
ART. 25 - ATTRIBUZIONI
Il Revisore:
- vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita la revisione legale dei conti, vigila sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze dei libri contabili;
- esprime il suo avviso, mediante apposita relazione, sul bilancio di esercizio ed effettua verifiche di cassa;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che il bilancio sociale, ove previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui alla vigente normativa. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal Revisore;
- può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Titolo VI NORME GENERALI E FINALI
ART. 26 - DEVOLUZIONE
ART. 27 - RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e delle altre disposizioni di legge in materia.
Firmato Giovanni Carleo
Firmato Porfidio Monda
Firmato Attilio Sofia
Firmato Marco Sala
Firmato Vincenzo Pignotti
Firmato Mario Barbuti
Firmato Fabrizio Di Napoli, notaio
Impronta del Sigillo